PIANO DI GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
Ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 242/96, degli art. 10-11 del D.M.B.C.A. n. 569 del 20.05.1992 e del D.M. 10.03.98 è organizzato, dal coordinatore tecnico della sicurezza individuato e dai singoli responsabili tecnici della sicurezza, un’attenta gestione della sicurezza finalizzata a non alterare le condizioni in essere secondo le seguenti direttive.
Il presente documento sarà sottoposto agli aggiornamenti discendenti dalle eventuali modifiche impiantistiche, per adeguamenti normativi o nel corso di riallestimenti dello spazio.
Gli aspetti presi in esame e previsti dalle citate disposizioni normative sono quelle di seguito riportate:
A. Per quanto attiene al rispetto delle norme di esercizio ed alla verifica dei dispositivi di protezione attiva e passiva finalizzati alla sicurezza antincendio e alla gestione dell’emergenza, sono stati previsti periodici cicli di controllo inseriti nell’allegato unico registro, individuando le competenze ricadenti nelle responsabilità dei tre enti individuati.
B. Per tutte le operazioni di manutenzione, risistemazione, ecc. che possono avere riflessi per la sicurezza e la funzionalità dell’edificio, oggetto di specifica pianificazione ed approvazione, dovrà prevedersi la stesura di un piano di sicurezza che tenga conto dei rischi connessi agli interventi da compiere nei confronti dell’attività che, contemporaneamente, potrà svolgere nell’edificio.
Ad esempio:
1 - per gli interventi manutentivi, ove è previsto l’uso di fiamme libere, si procederà alla specifica autorizzazione prescrivendo che tali lavori siano svolti con la presenza di personale addetto all’azione di estinzione.
2 - nel caso in cui l’intervento vada ad incidere sul sistema delle vie d’esodo dovrà valutarsi l’eventuale necessità di riduzione dell’affollamento massimo previsto o la modifica del piano di evacuazione e della corrispondente cartellonistica di sicurezza.
3 - tipologia, ai fini della reazione al fuoco, dei materiali di arredo e rivestimento di nuova acquisizione o per l’allestimento di mostre. In quest’ultima circostanza sarà altresì verificato, preliminarmente, l’utilizzo di materiali che complessivamente non inducano un carico d’incendio aggiuntivo che porti a superare i 10 Kg.L.S./mq.
C. Istruzione e formazione del personale presente nella struttura e addetto all’emergenza.
Durante il funzionamento della struttura dovrà essere garantita la presenza di almeno 6 addetti alla gestione dell’emergenza.
In particolare almeno 3 unità di detto personale dovrà essere formato e informato, tenuto conto che trattasi di attività a rischio medio, seguendo uno specifico corso.